Gli incidenti stradali provocati da ostacoli non previsti, come la comparsa di un animale in carreggiata, le cadute causate da buche nell’asfalto o da scarsa manutenzione in luoghi privati, le cadute sui pavimenti bagnati e non segnalati dei negozi o dei supermercati costituiscono alcuni dei casi più frequenti in cui, negli ultimi anni, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell’ente pubblico o del proprietario o gestore privato, condannandoli a risarcire i danni alle vittime.
Secondo la presunzione generale stabilita dall’articolo 2051 del Codice civile, la responsabilità per i danni provocati dalle insidie non visibili e non prevedibili ricade su chi proprietario o gestore ha il dominio sul bene e ha quindi l’onere di custodirlo in modo che non divenga pericoloso per le persone che vi accedono. In questo senso di parla di “responsabilità del custode” che, per liberarsi, è tenuto a provare il caso fortuito.
Il custode può essere tanto un ente pubblico Comune o la Provincia per le strade, ad esempio, quanto un ente privato ma gestore di aree di pubblico servizio come una società autostradale o anche una persona giuridica o fisica che abbia il controllo su un bene accessibile al pubblico ad esempio, il proprietario di un supermercato o di un impianto sportivo L’analisi delle cause che hanno determinato l’incidente e gli attimi immediatamente successivi al fatto sono momenti importantissimi che il danneggiato deve far presente nell’immediato al fine di veder tutelati i propri interessi.