Il sistema di reclutamento e accesso ai ruoli della scuola secondaria, modificato dal D.lgs. 59/2017, è stato novellato dalla legge di bilancio che è intervenuta sul medesimo decreto.
Nuovo sistema di reclutamento
Il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si articola in:
- un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale
- un percorso di formazione iniziale e prova
- la conferma in ruolo, previa positiva valutazione del percorso di formazione iniziale e prova Concorso, anno di formazione e prova e conferma in ruolo sono, dunque, gli step per poter diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado. I docenti, diversamente da quanto previsto in precedenza, vengono assunti subito dopo il concorso.
Requisiti partecipazione concorso
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti comuni: – il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
- Costituisce titolo di accesso al concorso per i posti di insegnante tecnicopratico:
– il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. I sopra indicati requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnicopratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma. - Costituiscono titolo di accesso al concorso per i posti di sostegno: – i succitati requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.
- Per i posti comuni, inoltre, possono partecipare al concorso, senza conseguire i 24 CFU, coloro i quali sono in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Partecipazione per una sola classe di concorso
E’ possibile concorrere per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno. Concorso docenti secondaria 2019, si può partecipare a quattro procedure
Docenti con 3 annualità di servizio
I docenti con 3 annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione) potranno partecipare al concorso con la sola laurea, senza quindi i 24 CFU, per una delle classi di concorso per le quali hanno un anno di servizio. Tale beneficio è previsto soltanto in prima applicazione. La legge di bilancio 2019, inoltre, dispone che i docenti, i quali abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio, anche non continuative, avranno riservato il 10% dei posti. Sottolineiamo che la riserva del 10% di posti vuol dire che tale percentuale è destinata soltanto ai suddetti docenti, che concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per il resto dei partecipanti.
Concorso abilitante
Nel testo di riforma leggiamo che il superamento delle prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso per le quali si è partecipato.
Titolarità su scuola e blocco di quattro anni
Chi vince il concorso verrà assegnato su scuola e dovrà rimanere 4 anni nella stessa scuola in cui ha svolto l’anno di prova. Il docente vincitore di concorso, leggiamo nel testo di legge, “è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Prove concorso
Posti comuni
Il concorso per i posti comuni prevede tre prove di esame: due scritte e una orale.
La prima prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
La seconda prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Posti di sostegno
Il concorso per i posti di sostegno prevede due prove: una scritta a carattere nazionale e una orale. La prova scritta si pone l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Prova orale La prova orale consiste in un colloquio che si propone di:
- valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso;
- verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo;
- verificare il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, laddove prevista, ed è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Valorizzazione titoli
Tra le novità introdotte anche quella secondo cui, nell’ambito del concorso, in fase di attribuzione del punteggio ai titoli posseduti, si valorizzeranno particolari titoli e percorsi:
- dottorato di ricerca;
- abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso;
- superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso;
- titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.
Graduatorie di merito
Le graduatorie di merito:
- sono compilate sulla base dei punteggi delle prove e dei titoli;
- sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso;
- hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse;
- perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto all’assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi.
Concorso docenti secondaria, graduatorie di merito biennali. Diritto all’assunzione per i vincitori
FIT abolito
Abolito il percorso triennale di formazione e tirocinio, sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova che potrà essere ripetuto e al termine del quale si è confermati o meno in ruolo.
Fonte: Sito Orizzonte Scuola