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730: detrazioni che ti spettano per le spese universitarie

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Con la dichiarazione dei redditi 2019 si possono detrarre le spese relative alla iscrizione ad università e corsi di specializzazione, pubblici e privati.

Tramite il modello 730/2019 si possono quindi detrarre le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza dei seguenti corsi:

  • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
  • corsi di specializzazione universitaria;
  • dottorati di ricerca;
  • corsi di perfezionamento e master universitari;
  • istituti tecnici superiori (ITS);
  • ricongiunzione di carriera
  • corsi istituiti dopo il DPR 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

Ai fini delle detrazioni si distingue tra università statali e non statali. Per le prime le spese sono detraibili, per l’intero importo versato, nella misura del 19%; per le università private o straniere, invece, la detraibilità del 19% si applica alla misura massima stabilita ogni anno dal MIUR.

Nello specifico, si possono portare in detrazione Irpef 19% le seguenti spese:

  • tasse universitarie per l’immatricolazione e la frequenza di triennale, master e specialistica, anche per gli studenti fuori corso;
  • tasse per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
  • frequenza a singoli corsi, finalizzati o meno alla ammissione ad un corso di laurea magistrale;
  • iscrizione ai test d’ingresso ai corsi di laurea, anche se non seguiti da iscrizione;
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • passaggi di corso;
  • trasferimenti di ateneo;
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica.

Per quanto riguarda le spese per università private, la detrazione è soggetta ad un tetto massimo: l’Agenzia delle Entrare ha infatti precisato che l’importo che potrà essere detratto non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali. La stessa Agenzia ha anche precisato che sono detraibili anche le spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, per la frequenza ai corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e quelle per i corsi di laurea svolti da università telematiche.

Per il 2018 deve farsi riferimento al D.M 28.12.2018: si stabilisce che la spesa detraibile per le tasse ed i contributi di iscrizione e frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico delle università non statali, è individuata in base a ciascuna area disciplinare e regionale in cui si trova l’ateneo (Nord, Centro, Sud, isole). Per i corsi all’estero si fa riferimento alla regione di residenza. Il decreto ha fissato anche i limiti di detraibilità relativi alle spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di dottorato, di specializzazione e di master universitari di primo e secondo livello

Tra i costi che possono essere portati in detrazione vi è quello relativo all’affitto, nel limite massimo di 2.633 euro. Il canone di fitto deve sempre essere comprovato da apposito contratto e/o ricevute da parte del proprietario che ha incassato il canone.

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il 2018 la detrazione dell’affitto stipulato per gli studenti fuori sede può essere richiesta anche se l’immobile locato si trova nella stessa provincia di residenza. Resta fermo invece il vincolo della distanza tra il comune in cui si trova l’università ed il luogo di residenza, pari ad almeno 100 km.

Una novità costituisce invece il fatto che se lo studente vive in una zona montana o disagiata, la detrazione può essere chiesta se la distanza è di almeno 50 km. La distanza geografica si calcola tenendo conto del domicilio fiscale del nucleo familiare che ha a carico lo studente, considerando anche le autostrade, gli autobus e le reti ferroviarie.: ciò proprio per evitare che raggiungere la sede dei propri studi sia troppo gravoso per la famiglia.

Le spese sostenute per l’affitto sono detraibili anche dagli studenti fuori sede che frequentano università appartenenti a paesi dell’Unione europea ovvero ad uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). E detraibili sono anche le spese di fitto relative a contratti stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, convitti, collegi universitari.

Non tutte le spese universitarie sono però detraibili. In particolare, nel 730/2019 non possono essere indicate le spese concernenti:

i contributi pagati all’università pubblica relativi al riconoscimento del titolo di studio(laurea) conseguito all’estero, poiché la spesa non rientra nell’ambito delle ‘spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria’ ;

l’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto ed alloggio necessari per consentire la frequenza della scuola.

  • I documenti richiesti ai fini della detrazione delle spese di istruzione sostenute per università statali e non sostali sono dati dalle ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel 2018.

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