Seguici sui social se vuoi essere sempre informato sul tema legale

Personale ATA: orario di lavoro. Con esempi e normativa

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

L’orario ordinario di lavoro del personale ATA è regolamentato dall’art. 51 del CCNL/2007. Esso è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
L’orario ordinario di lavoro è stabilito ad inizio anno scolastico, inserito nel piano annuale di lavoro e rimane tale per tutto l’anno scolastico.
Contestualmente sono stabilite eventuali deroghe di flessibilità oraria.
Dunque, nel contratto d’istituto, vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta, possono beneficiare di un orario più favorevole (studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.).
In caso di orario lavorativo pomeridiano (es. cosi come previsto per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali) si deve tener conto del principio di rotazione fra tutto il personale in servizio e l’orario deve essere consono per garantire la consumazione del pasto.
esempio:

1° turno (ANTIMERIDIANO) – Dalle 7,30 alle 13,30;
2° turno (POMERIDIANO) – Dalle 13,00 alle 19,00.

L’orario che la DS ordina all’AA (Entrata 10:30 – Uscita 18:42) a parere dello del CONITP è inappropriato per diversi motivi, innanzitutto è un turno ibrido dunque non si può definire ne antimeridiano ne pomeridiano… non consentendo di fatto la regolare pausa pranzo (art. 51.3), infatti, il contratto prevede che se ne possa fruire dopo 6 ore CONTINUATIVE di lavoro. Pausa che diventa obbligatoria dopo 7,12 ore di lavoro.
Inoltre non è stato contrattato come orario di lavoro ad inizio anno scolastico dunque non è definibile come orario ordinario.


Chiedi una consulenza personalizzata a TuCittadino. Per maggiori informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo info@tucittadino.net o ancora contattare ai numeri 081 0401466 – 3207829371.

Fonte: Sito Orizzonte Scuola