Pubblicata l’11 dicembre 2019 sul sito del MIUR la circolare 50487 sulle pensioni scuola, contenente le date di scadenza e le istruzioni che docenti, personale ATA e dirigenti devono rispettare per il pensionamento dal primo settembre 2020. Per tutto il personale della scuola è possibile presentare domanda entro il 30 dicembre 2019, ad esclusione dei dirigenti scolastici per i quali il termine è più ampio ed è fissato al 28 febbraio.
Si prevede poi che i dirigenti scolastici che presentino comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potranno usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni precedentemente inoltrata, che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti necessari.
La circolare 50487 stabilisce che il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete; la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione “quota 100”.
In presenza di entrambe le istanze, quota 100 verrà considerata sempre dopo la prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Le domande di pensione scuola 2020 e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
i Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, compresi gli insegnanti di religione devono utilizzare, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, deve presentare le domande in
formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.
La circolare del MIUR chiarisce che la presentazione dell’istanza è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.
Nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.I docenti interessati all’Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea, sempre con effetto dal 1° settembre 2020.
Il termine finale per la presentazione delle domande pensione scuola 2020 è fissato al prossimo 30 dicembre 2019. Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.
Riepilogando, per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono i seguenti:
pensione di vecchiaia: per chi possiede almeno 20 anni di contributi e compie 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 il pensionamento è d’ufficio; per chi invece compie gli anni tra il primo settembre e il 31 dicembre 2020 va presentata domanda.
Pensione di vecchiaia relativa a lavori gravosi ed usuranti: coloro che svolgono questi lavori (ad esempio gli insegnanti della scuola di infanzia) per accedere alla pensione di vecchiaia debbono avere 66 anni e 7 mesi. Per chi li compie, avendo almeno 30 anni di contributi, entro il 31 agosto, il pensionamento è d’ufficio;
pensione anticipata: per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020; per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020;
quota 100: con anzianità contributiva minima di 38 anni e 62 anni di età;
Opzione Donna: in ordine a Opzione donna si precisa che per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, che consente l’accesso alla pensione con 58 anni di età (per le lavoratrici autonome 59 anni) e 35 anni di anzianità contributiva. Entrambi i requisiti devono essere stati raggiunti entro il 31 dicembre 2018 e l’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2020 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il MIUR dovrà fornire adeguata informazione.
Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.