Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni.
È rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti e non spetta ai genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso, genitori lavoratori domestici e genitori lavoratori a domicilio. Il congedo può essere usufruito fino ai 12 anni del bambino, con un massimo di 10 mesi totali tra genitori (11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi). I genitori possono prendere il congedo anche contemporaneamente. La madre può usufruire di un massimo di 6 mesi di congedo, così come il padre, che può estenderlo a 7 mesi se ne utilizza almeno 3.
Un genitore solo ha diritto a un massimo di 11 mesi di congedo. Il congedo è applicabile anche per genitori adottivi o affidatari entro 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia. In caso di parto, adozione o affidamento plurimo, i diritti valgono per ogni bambino. Il congedo può essere usufruito anche a ore, secondo la contrattazione collettiva.
In assenza di contrattazione, è possibile fruire della metà dell’orario medio giornaliero. I genitori hanno diritto all’80% della retribuzione per un mese entro i primi 6 anni del bambino. Dal 2024, è previsto il 60% per un ulteriore mese (80% solo nel 2024). Il congedo è applicabile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dopo il congedo di maternità o paternità a partire dal 31 dicembre 2022 (80%) e dal 31 dicembre 2023 (60%/80%). Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso per poter richiedere il congedo parentale.
La domanda deve essere inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni, potete contattare TuCittadino. Ci avvaliamo dell’aiuto di enti preposti per assistervi nella conoscenza dei vostri diritti e nel seguire le procedure necessarie.