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Approvata “Quota 100” anche per i dipendenti pubblici.

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TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 14

È nel Titolo II del testo del decreto che si parla di Quota 100. È qui che vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.

Nell’articolo 14, composto da 9 commi, vengono regolamentati gli aspetti generali di questa nuova misura per agevolare il pensionamento. Nel dettaglio, nei singoli commi, viene specificato che:

  • I) Per il triennio 2019/2021 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contribuzione.
  • II) Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi.
  • III) La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro.
  • IV) Chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione dal 1° aprile 2019.
  • V) Chi matura i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2019, invece, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi.

“Comma 7“ Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.”

  • VI) In questo comma vengono specificate le regole differenti previste per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100. Viene stabilito che coloro che maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla pensione a partire da luglio 2019. I dipendenti pubblici che ne maturano i requisiti dal 1° aprile devono attendere 6 mesi per conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. La domanda di pensionamento va presentata, all’amministrazione di appartenenza, con almeno 6 mesi di anticipo. Eccezionalmente per quest’anno, il termine per il personale scuola è fissato al 28 febbraio.

TFR/TFS, pagamento posticipato per i dipendenti pubblici

L’articolo 23 del decreto stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100 (o anche alla pensione anticipata) il pagamento dell’indennità di fine servizio è “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011. Dalla cessazione del servizio all’arrivo della liquidazione bisognerà attendere il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ossia i 67 anni di età, più un altro anno in base a quanto stabilito dal decreto Salva Italia sui tempi di liquidazione del TFR/TFS per i dipendenti pubblici.

Ad integrazione di tutto ciò, si attendono disposizioni precise da parte del Mnistero dell’Istruzione.

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