Puntuale come ogni anno, il contenzioso tributario va in vacanza dal 1° al 31 agosto. La pausa riguarda anche i versamenti da comunicazioni di irregolarità (fino al 4 settembre). Nello specifico,
Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale opera anche nell’ambito del contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini relativi agli adempimenti processuali.
In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso.
Per effetto della pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri: il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente ; il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente; i termini di impugnazione delle sentenze; i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche. Il “break” estivo riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione. La sospensione, invece, non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e per le fasi cautelari del processo.
Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie. Infatti, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
La stessa disposizione, inoltre, prevede che i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
Infine, la Legge ha stabilito: la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata; che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale