Il Miur ha pubblicato il bando per il concorso straordinario per infanzia e primaria. Le domande si presenteranno su Istanze on line dal 12 novembre ore 9 al 12 dicembre ore 23.59.
Requisiti di accesso Possono partecipare al concorso, per i posti comuni, diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico , conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, presso le scuole statali, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Posti sostegno Per i posti di sostegno possono partecipare al concorso i docenti che, oltre ai requisiti richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Ammissione con riserva Il decreto prevede l’ammissione con riserva dei docenti che: avendo conseguito all’estero i titoli richiesti (ossia i titoli analoghi al diploma magistrale, alla laurea in SFP e alla specializzazione su sostegno), abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo; conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017, come modificato dal decreto n. 226/2017.
Domanda di partecipazione I candidati possono presentare la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in una sola regione per una o più procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti richiesti. La domanda è unica anche nel caso in cui si concorra per più procedure.
Vincolo triennale L’articolo 10, comma 10, del bando prevede il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione: Ai sensi dell’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità.
Fonte: Sito Orizzonte Scuola