La tutela dei lavoratori in smart working è un tema sempre più rilevante, soprattutto per quanto riguarda la protezione contro gli infortuni. Chi lavora da casa o in modalità agile è protetto dall’INAIL, ma solo quando l’incidente avviene durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e presenta un nesso diretto con le mansioni svolte.
La Legge 81/2017 e la circolare INAIL 48/2017 equiparano i lavoratori agili a quelli tradizionali in termini di copertura antinfortunistica, garantendo indennizzo non solo per gli incidenti legati alle specifiche mansioni, ma anche per quelli che avvengono durante attività preparatorie o accessorie strettamente collegate al lavoro. Inoltre, la protezione si estende anche agli infortuni in itinere, cioè quelli verificatisi durante il tragitto casa-lavoro, purché lo spostamento sia giustificato da esigenze professionali.
Ad esempio, se un dipendente in smart working si reca in azienda per una riunione o per svolgere un’attività specifica legata al proprio ruolo, è coperto dall’INAIL. Per garantire un’efficace gestione della copertura antinfortunistica, è fondamentale che l’accordo di lavoro agile indichi con chiarezza luogo, orari e rischi specifici connessi alle attività svolte. Quando queste informazioni non sono esplicitate, l’INAIL dovrà condurre delle indagini per verificare la connessione tra l’infortunio e la prestazione lavorativa.
Quando l’infortunio deriva da scelte personali del lavoratore, scollegate dall’attività professionale, si parla di “rischio elettivo”. Questo concetto esclude dalla copertura INAIL gli incidenti causati da condotte volontarie e non necessarie al lavoro, come attività imprudenti o abnormi. Per essere considerato rischio elettivo, un comportamento deve essere volontario, anomalo e imprevedibile, senza alcun legame con le normali prassi lavorative. Ad esempio, un lavoratore che durante l’orario di lavoro si dedica alla riparazione di un elettrodomestico e si ferisce, non potrà accedere all’indennizzo poiché l’incidente non è correlato all’attività lavorativa.
Per i datori di lavoro, la gestione della copertura assicurativa per i dipendenti in smart working non comporta obblighi aggiuntivi, a meno che le mansioni svolte non subiscano variazioni significative rispetto a quelle effettuate in azienda. In caso di nuove attività, sarà necessario aggiornare la denuncia all’INAIL. La chiarezza degli accordi di lavoro agile è cruciale per evitare dubbi o contenziosi, sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. In conclusione, il lavoratore in smart working gode di una protezione simile a quella garantita ai dipendenti tradizionali, ma con alcune peculiarità legate alla modalità di lavoro. La chiave per una corretta applicazione della normativa è mantenere una stretta connessione tra l’infortunio e le attività lavorative, garantendo al contempo che gli accordi di lavoro agile siano ben definiti e rispettino le disposizioni vigenti. La crescente diffusione dello smart working rende sempre più necessario un approccio chiaro e strutturato alla tutela dei lavoratori, per assicurare loro protezione e sicurezza, anche al di fuori dei tradizionali luoghi di lavoro.