Scade il 15 marzo 2019 il termine per il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per presentare l’istanza al fine di ottenere (dal 1° settembre 2019) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o per il rientro da tempo parziale a tempo pieno. Tale scadenza riguarda, ovviamente, il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come è noto la normativa si ritrova negli artt. 39 e 58 del CCNL 29/11/2007; la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, è disciplinata -ai sensi del comma 13, dell’art. 39 del CCNL Scuola 29/11/2007 a cui rinvia il pari comma dell’art. 58 del medesimo CCNL- con le disposizioni contenute nell’O.M. n. 446/97, emanata in applicazione del CCNL 4/8/95, e delle leggi n. 662/96 e n. 140/97 con le integrazioni di cui all’O.M. n. 55/98.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa.
Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale;
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:
- è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo
- non può usufruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge
La domanda – da inoltrare all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico – deve contenere:
-
- generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
- sede di titolarità;
- lesplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
- tipologia:
1. orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità);
2. per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);
- anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);
- possesso di eventuali titoli di precedenza
Fonte: Sito Orizzonte Scuola