L’indennità di disoccupazione (Naspi) è il sostegno erogato dall’INPS a coloro che hanno perso involontariamente il posto di lavoro.
La Naspi scuola, nello specifico, è l’indennità spettante a docenti e supplenti precari della scuola. Tradizionalmente il mese di giugno è quello in cui scadono i contratti di supplenza: alcuni saranno interrotti l’ultimo giorno di lezioni, altri il 30 giugno; da qui la possibilità di chiedere l’indennità di disoccupazione
Per usufruire della Naspi va presentata apposita domanda all’ INPS, a partire dal giorno successivo alla scadenza del contratto e fino al 68° giorno successivo. Il pagamento dell’indennità dipende dal giorno di presentazione della domanda:
- se essa viene inoltrata entro otto giorni dal licenziamento l’indennità sarà corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se inoltrata dopo otto giorni dal licenziamento, la disoccupazione parte dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- se dopo otto giorni a causa di maternità, infortunio o malattia, il pagamento decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l’ottavo giorno ma nei limiti di legge.
L’invio della domanda di disoccupazione deve avvenire esclusivamente in via telematica:
- dall’area riservata dell’INPS (se in possesso del proprio PIN, SPID o CNS);
- attraverso l’ausilio di un patronato;
- usufruendo del contact center INPS-INAIL: n. 06164164 da rete mobile oppure n. 803164 gratuito da rete fissa.
A prescindere dal canale di presentazione della domanda preferito, i precari della scuola devono anche compilare il modulo domanda Naspi da scaricare dal sito web INPS nella sezione ‘invio domande prestazioni a sostegno reddito’.
La Naspi può essere richiesta dai lavoratori che posseggono di specifici requisiti:
- avere perso involontariamente il lavoro: tale condizione per gli insegnanti precari si ha con il termine del contratto di lavoro per la scuola, o perché dimessi per giusta causa o licenziati in periodi tutelati dalla maternità o perché c’è stata una risoluzione consensuale conciliativa presso la DTL (vi rientrano anche ipotesi particolari come il licenziamento nei periodi tutelati di maternità o la mancata accettazione di trasferimento in altra sede a più di 50 km dalla propria residenza o raggiungibile con almeno 80 minuti di mezzi pubblici) e trovarsi in condizione di disoccupazione;
- presentazione dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso l’INPS, il Centro per l’impiego territoriale competente o tramite Portale Unico Registrazione disoccupati. L’art. 21 del Decreto Legislativo 150/2015 prevede che la domanda di NASPI presentata dall’interessato equivale a DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- essere attivi nella ricerca del lavoro, secondo le disposizioni del patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso il Centro per l’Impiego (solo alcune regioni evitano ai supplenti le lunghe file ai centri per l’impiego adottando soluzioni online: tra queste Marche e Lombardia);
- avere versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità;
- avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione.
Al modulo va allegato:
- Documento d’identità in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Copia del cedolino con IBAN;
- Modulo SR163 compilato e timbrato: è il documento che la banca o la posta deve firmare, per l’accredito del bonifico. Tale documento serve quindi ai fini di pagamento della Naspi;
- Data inizio e fine del contratto di lavoro a termine;
- Denominazione e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- Numero di telefono;
- Indirizzo email;
- Autocertificazione residenza.
La Naspi scuola non potrà in nessun caso superare l’importo di 1.328,76 euro al mese (importo 2019). La durata è pari alla metà del periodo lavorativo, fino ad un massimo di 24 mesi.
Alla domanda di disoccupazione scuola si può allegare il modello di richiesta degli Assegni Familiari ANF, sempre se si ha il diritto a riceverli. E’ possibile anche inoltrare il modello MV10 se si ha diritto alle detrazioni da lavoro dipendente oppure per moglie e figli a carico.
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