Il modello 730 è il modello fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati: con esso i contribuenti non debbono fare calcoli complicati e possono avere i rimborsi IRPEF o pagare le tasse direttamente in busta paga o nel cedolino di pensione.
I rimborsi IRPEF arrivano da luglio per i lavoratori dipendenti o assimilati, mentre per i pensionati da agosto o settembre. Se invece il contribuente deve pagare una ulteriore imposta a debito, questa viene trattenuta direttamente in busta paga o nella pensione, anche a rate.
Il termine ultimo per presentare il modello 730 è fissato al 23 luglio 2019, mentre se la dichiarazione dei redditi viene presentata dal sostituto di imposta la scadenza è fissata per il 7 luglio 2019. Dal prossimo 15 aprile si potrà accedere con le proprie credenziali o attraverso i CAF sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione dedicata al modello 730 precompilato per controllare, e nel caso modificare, i dati già inseriti.
I soggetti che possono utilizzare il modello 730 /2019, ai fini della dichiarazione dei redditi sono, tra gli altri:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- lavoratori in mobilità o percettori di indennità di Cassa integrazione;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole, eccetera;
- parlamentari, titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali o provinciali, i giudici costituzionali;
- lavoratori socialmente utili;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- lavoratori che hanno percepito solo redditi di co.co.co almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione 770, IRAP, e IVA.
Tali soggetti possono utilizzare il 730 solo se hanno percepito:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio contratti di lavoro a progetto e co.co.co);
- redditi di capitale;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (come redditi di fabbricati e terreni situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
L’obbligo di dichiarare i propri redditi grava anche sui titolari di partita Iva anche se non hanno prodotto reddito nel corso dell’anno di riferimento e sui lavoratori che hanno percepito delle indennità Inps come, per esempio, la disoccupazione.
Coloro che invece debbono dichiarare redditi da impresa o redditi per cui è stato necessario aprire una partita Iva non possono usare il modello 730 ma debbono utilizzare il modello Unico.
Possono presentare il 730 anche in mancanza di un sostituto di imposta che debba effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2019 non hanno, appunto, un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio
Per la dichiarazione dei redditi servono i seguenti documenti:
- Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico entro il 31 marzo;
- Fatture o ricevute di spese sostenute per visite mediche ,scontrini di farmaci da banco, ricevute che dimostrino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo e che per il 2019 non trovano ancora posto nel 730 precompilato;
- altra documentazione utile per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
- ricevute dei bonifici attraverso cui sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio;
- attestati dl versamento degli acconti di imposta effettuati dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata se da quest’ultima risultava una eccedenza di imposta.
La documentazione tributaria va conservata per eventuali accertamenti futuri fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Ad essere esonerati dal presentare il modello 730, indipendentemente dalla fonte di reddito, sono coloro che posseggono solo reddito derivante da abitazione principale, redditi derivanti da terreni e o fabbricati non superiori a 500 euro, i soggetti il cui reddito deriva da lavoro dipendente o assimilato in caso di unico datore di lavoro (o sostituto d’imposta). Lo stesso vale per coloro i cui redditi sono stati corrisposti da più sostituti ma sono stati conguagliati o certificati dall’ultimo datore. Così anche se ai redditi da lavoro dipendente, assimilato o da pensione, si aggiunge solo il reddito derivante da abitazione principale.
È bene ricordare però che la dichiarazione va comunque presentata se le addizionali dell’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute di meno rispetto a quanto dovuta. Ad esempio chi, nell’anno precedente, ha percepito l’indennità di disoccupazione oppure chi lavora come colf o badante, presentando la dichiarazione potrà verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate. Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto di imposta può fare il 730: in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dalla Agenzia delle Entrate, in caso di debito si pagherà con F24.
La data da rispettare per presentare la dichiarazione dei redditi 2019 è il 23 luglio, scadenza anticipata al 7 luglio se il contribuente decide di consegnare il 730 al proprio sostituto di imposta.
Si ha poi il 730 congiunto quando 2 coniugi o congiunti civilmente presentano insieme il 730. In questo caso i 2 contribuenti debbono però possedere nel 2018 solo redditi da lavoro dipendente o assimilati, redditi di fabbricati e terreni, di capitale, redditi di lavoro autonomo senza obbligo di partita IVA, e alcune fattispecie di redditi assoggettata a tassazione separata; è poi necessario che almeno uno dei 2 coniugi possegga i requisiti per utilizzare il 730.
Coloro che vogliono presentare il 730 congiunto devono indicare nel modello, come dichiarante, il coniuge o l’unito civilmente che ha come sostituto di imposta il soggetto a cui viene presentata la dichiarazione, o il CAF o il professionista abilitato scelto per prestare l’assistenza fiscale e quindi i conguagli. I vantaggi della dichiarazione congiunta sono dati dal fatto che il coniuge o l’unito civilmente che non ha sostituto di imposta, potrà avvalersi del datore di lavoro od ente pensionistico dell’altro per scaricare spese mediche o altre spese deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi, recuperando quindi eventuali rimborsi di imposte a credito o di pagare le imposte a debito direttamente sulla busta paga del proprio coniuge.
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